martedì 6 maggio 2008

è il regime. Il garante 2008 delibera contro il garante 2001

La motivazione acquisita dalla procura di Roma e pubblicata in Gazzetta
Compito dell'Agenzia interrompere in modo definitivo la diffusione dei dati
Redditi on line, stop definitivo
Garante: "Diffusione illegittima"

Il direttore delle Entrate non deve occuparsi del modo con cui
diffondere i dati che invece è "prerogativa del legislatore"

ROMA - La modalità utilizzata dall'Agenzia per diffondere i dati delle dichiarazioni dei redditi "è illegittima". E' quanto afferma l'Autorità Garante per la privacy che ha concluso l'istruttoria avviata sulla diffusione, tramite il sito web dell'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi. L'Agenzia delle entrate, afferma il garante, "dovrà quindi far cessare definitivamente l'indiscriminata consultabilità, tramite il sito, dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2005".

La procura di Roma, che ha aperto un fascicolo sulla pubblicazione on line dei redditi degli italiani, acquisisce agli atti dell'inchiesta la bocciatura del Garante. L'Autorità ha comunque previsto la pubblicazione della motivazione sulla Gazzetta Ufficiale. Sicuramente, volontariamente o meno, si è creato un precedente inedito che è giusto chiarire e a cui è giusto dare la massima pubblicità.

Non è chiaro, leggendo il testo della motivazione, come faccia l'Agenzia ad interrompere la diffusione visto che i dati, una volta sulla rete, ci restano per sempre. Il Garante invece si addentra con molti dettagli nei motivi della decisione presa da tutto il collegio, il presidente Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan e Giuseppe Fortunato.

La decisione dell'Agenzia, si legge nella motivazione, "contrasta con la normativa in materia". Il primo responsabile sembra essere proprio il direttore dell'Agenzia delle entrate (dpr 600-1973) a cui "spetta solo il compito di fissare annualmente le modalità di formazione degli elenchi delle dichiarazioni dei redditi, non le modalità della loro pubblicazione, che rimangono prerogativa del legislatore".

Attualmente la legge prevede unicamente la distribuzione degli elenchi ai soli uffici territoriali dell'agenzia e la loro trasmissione ai soli comuni interessati e sempre con riferimento ai contribuenti residenti nei singoli ambiti territoriali. Internet, invece, arriva in un secondo in tutto il mondo. Un'altra storia, un mezzo "di per sè non proporzionato rispetto alla finalità della conoscibilità di questi dati".

Il Garante per la Privacy osserva che l'immissione in rete generalizzata e non protetta dei dati di tutti i contribuenti italiani (non sono stati previsti "filtri" per la consultazione on line) da parte dell'Agenzia delle entrate ha comportato una serie di conseguenze. "La centralizzazione della consultazione a livello nazionale - osserva il Garante - ha consentito, in poche ore, a numerosissimi utenti, non solo in iIalia ma in ogni parte del mondo, di accedere a innumerevoli dati, di estrarne copia, di formare archivi, modificare ed elaborare i dati stessi, di creare liste di profilazione e immettere ulteriormente dati in circolazione, ponendo a rischio la loro stessa esattezza". Non solo: il mezzo internet ha "dilatato senza limiti" il periodo di conoscibilità di dati che la legge stabilisce invece in un anno.

Un' altra accusa riguarda il fatto che all'Autorità "non è stato chiesto il parere preventivo prescritto per legge".
Illecita anche "l'eventuale ulteriore diffusione dei dati dei contribuenti da parte di chiunque li abbia acquisiti, anche indirettamente, dal sito internet dell'agenzia. Tale ulteriore diffusione può esporre a conseguenze di carattere civile e penale".

Ai giornali di carta o on line il Garante riconosce il "diritto-dovere" di rendere noti i dati delle posizioni di persone che, per il ruolo svolto, sono o possono essere di sicuro interesse pubblico, "purchè però tali dati vengano estratti secondo le modalità attualmente previste dalla legge".

L'Autorità per la privacy suggerisce al Parlamento di voler "mettere mano alla normativa alla luce del mutato scenario tecnologico".

Il garante ha stabilito, infine, di contestare all'Agenzia delle entrate, con separato provvedimento, "l'assenza di un'idonea informativa ai contribuenti riguardo alla forma adottata per la diffusione dei loro dati, anche al fine di determinare la relativa sanzione amministrativa".
(6 maggio 2008)

QUANDO IL GARANTE DICEVA SI..............

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=41031
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=41023
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1454854

...."Come è desumibile dai numerosi pronunciamenti di questa Autorità in materia di trasparenza, non vi è incompatibilità tra la protezione dei dati personali e determinate forme di pubblicità di dati previste per finalità di interesse pubblico o della collettività...." (Roma, 2 luglio 2003, IL PRESIDENTE Rodotà)


Il documento dell'Agenzia delle entrate
"Così pubblichiamo i redditi"
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebad1e09a2fcec6/20080429123948578.pdf

La normativa fiscale di riferimento in vigore:

La normativa fiscale di riferimento attualmente vigente è l'art. 69 del d.P.R. 600/1973 e art. 66-bis del d.P.R. 633/1972. Essendo del 72-73 ovviamente non prevede la pubblicazione on line. (Il testo completo su http://www.giurdanella.it/8142)

I REDDITI DEI VIP ITALIANI

qua la lista dei primi 300 a bari, l'aquila, cagliari, potenza , trieste, torino, roma , napoli, milano, bologna, reggiocalabria, ecc,ecc
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2008/05/dichirazioni-redditi-2005.shtml?uuid=887514be-1923-11dd-ac3c-00000e25108c&DocRulesView=Libero

ilsole24ore.it PUBBLICA I FILE !!!!!

lista di centinaia di comuni in continuo aggiornamento sul Sole:
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2008/05/redditi-2005-comuni.shtml?uuid=fa1052c8-1a90-11dd-8d22-00000e25108c